TSO ospedalieri 👨‍⚕️🧑🏼‍⚖️ difesa tecnica obbligatoria: tutte le informazioni utili
Informiamo colleghe e colleghi che, con la sentenza n. 157/2026, depositata il 2 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha stabilito che la persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere assistita da un difensore nel procedimento di convalida e nell’eventuale proroga.
La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 35 della legge n. 833/1978 nella parte in cui non prevedeva questa garanzia. Il TSO ospedaliero incide infatti sulla libertà personale: l’assistenza di un avvocato deve essere assicurata anche a chi, per le proprie condizioni di salute o per il contesto economico e sociale, non riesca ad attivarsi autonomamente.
Che cosa cambia
Le garanzie individuate dalla Corte prevedono che:
- al momento della comunicazione dell’ordinanza sindacale, la persona sia informata della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
- in mancanza di nomina, il giudice tutelare designi un difensore d’ufficio, scelto tra gli iscritti negli elenchi di cui all’art. 29 disp. att. c.p.p.;
- il difensore sia tempestivamente avvertito e possa partecipare all’audizione della persona davanti al giudice tutelare, prima della convalida;
- anche al difensore sia notificato il decreto motivato di convalida o non convalida;
- le medesime garanzie siano assicurate in caso di proroga del trattamento e relativa convalida.
La difesa tecnica è dunque obbligatoria; la partecipazione del difensore all’audizione è prevista come facoltà . L’incarico richiede comunque un’attivazione tempestiva, per acquisire gli atti, interloquire con l’assistito e verificare i presupposti e la legittimità del trattamento.
Le indicazioni per i difensori d’ufficio di Torino
Con la comunicazione del 7 ottobre 2026, sottoscritta dai Presidenti dell’Ordine degli Avvocati di Torino e della Camera Penale “Vittorio Chiusano”, è stata richiesta ai colleghi iscritti negli elenchi dei difensori d’ufficio la disponibilità a essere inseriti in una lista dedicata all’assistenza nei procedimenti relativi ai TSO.
Le adesioni devono essere inviate entro lunedì 19 ottobre 2026 a entrambi gli indirizzi:
Per aderire non è richiesta l’iscrizione nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
Secondo le indicazioni attualmente comunicate, le audizioni si svolgono telematicamente, mediante un link inviato dalla PEC tso.tribunale.torino@giustiziacert.it. Nella fase organizzativa iniziale, allo stesso indirizzo possono essere trasmesse comunicazioni e atti difensivi.
L’Ordine e la Camera Penale organizzeranno un primo incontro formativo con i giudici tutelari, cui seguiranno ulteriori occasioni di approfondimento.
Documenti da consultare e scaricare
Mettiamo a disposizione dei colleghi:
- Sentenza della Corte costituzionale n. 157/2026 — il testo integrale della decisione.
- Comunicato della Corte costituzionale del 2 ottobre 2026 — la sintesi delle nuove garanzie, accompagnata dal testo della sentenza.
- Comunicazione del COA di Torino e della Camera Penale del 7 ottobre 2026 — le indicazioni organizzative e le modalità di adesione alla lista dedicata.
- Vademecum per i difensori d’ufficio predisposto dal COA di Brescia — uno strumento pratico sui presupposti del TSO, sull’attività del difensore e sulla consultazione del fascicolo.
Il vademecum di Brescia contiene anche riferimenti agli uffici e alle modalità operative di quel territorio: per l’attività presso il Tribunale di Torino occorre fare riferimento alle indicazioni locali.