157…ragioni a difesa dell’indipendenza della magistratura giudicante
In data odierna il CSM, dopo aver acquisito il parere del Consiglio Giudiziario del distretto della Corte d’Appello di Torino, si è definitivamente pronunciato circa la non conformità dei provvedimenti adottati presso il Tribunale di Verbania.
Tra le questioni affrontate quella di maggiore rilevanza ed interesse (ed anche quella che ha dato di fatto origine alla procedura di verifica) concerne il decreto n. 5 del 7 giugno 2021 con il quale il Presidente del Tribunale di Verbania assegnava alla dott.ssa Ceriotti il procedimento penale sorto a seguito della caduta di una cabina della funivia del Mottarone, così sollevando la dott.ssa Banci dalle incombenze sino a quel momento svolte nel ruolo di Giudice per le indagini preliminari.
Nell’esplicitare le ragioni che hanno condotto a deliberare la non approvazione del decreto n. 5 il CSM si sofferma, tra gli altri, su un aspetto della vicenda che prende le mosse dall’inciso (“…pur ritenendo legittimo l’esercizio del potere sostitutivo del Presidente del Tribunale di Verbania dr. Montefusco in ossequio al disposto dell’art. 157 Circolare Tabelle…”) inserito nel parere espresso dal C.G. di Torino e precisa che nel caso di specie il potere sostitutivo del dirigente non solo è stato esercitato in virtù di una motivazione insussistente ma che lo stesso Presidente del Tribunale nel provvedimento emesso non ha fatto neppure menzione all’art. 157 della Circolare Tabelle!
Cosa significa questo? Che il Presidente del Tribunale è tout court intervenuto “maldestramente”. L’ipotesi formulata dal C.G. di Torino – di ritenere legittimo l’intervento del Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 157 della Circolare Tabelle e, al più, “maldestra” la scelta del giudice a cui affidare il fascicolo sottratto al precedente – nel caso di specie non trova alcun riscontro; è frutto di una elaborazione “astratta” del C.G. di Torino in quanto “in concreto” il potere sostitutivo di cui all’art. 157 della Circolare Tabelle non solo non è stato adeguatamente motivato ma non è stato neppure richiamato dal Presidente del Tribunale di Verbania.
Come rilevato immediatamente al termine dell’adunanza a conclusione della quale il C.G. di Torino aveva espresso il parere destinato al CSM, l’inciso in questione conduceva ad una lettura ambigua della vicenda che il CSM ha fortunatamente cancellato affermando, senza infingimenti, l’illegittimità della sostituzione del giudice. Non altrettanto illegittimo è stato definito dal CSM il comportamento della dott.ssa Banci nell’assegnare a se stessa il fascicolo alla luce del fatto che tale condotta è derivata dalla unica finalità di garantire la funzionalità dell’Ufficio.
Adesso che si è concluso il procedimento amministrativo-tabellare, in attesa delle ulteriori valutazioni di competenza di altre sedi consiliari e autorità, è auspicabile l’ostensione di tutti gli atti esaminati nel corso di tale procedura per conoscere nella massima trasparenza il grado di conformità delle condotte alle funzioni istituzionali svolte dei vari soggetti coinvolti nella presente vicenda.
Una vicenda nella quale un magistrato ha difeso con tenacia la propria indipendenza; quell’indipendenza che dovrebbe essere tutelata e garantita dall’ordinamento giudiziario e non esclusivamente affidata al coraggio di un giudice che si è esposto in prima persona pur di difendere la sua libertà di giudizio.
La Camera Penale è orgogliosa di aver sostenuto, da sola, senza sospetti tatticismi e ancor più sospetti collateralismi, l’indipendenza della magistratura giudicante.
Siamo in uno Stato di diritto solo se sappiamo di poter essere giudicati da un magistrato libero da condizionamenti; non dimentichiamo che la sua libertà è la nostra libertà!
Torino, 28 luglio 2021
Il Consiglio Direttivo
Camera Penale Vittorio Chiusano del Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta
157… RAGIONI A DIFESA DELL’INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA GIUDICANTE